Congedo di adozione

Congedo di adozione

Congedo di adozione di due settimane a partire dal 1° gennaio 2023

Le persone esercitanti un’attività lucrativa che accolgono un bambino di età inferiore a quattro anni in vista della sua adozione potranno beneficiare di un congedo di adozione di due settimane, finanziato tramite le indennità di perdita di guadagno (IPG). In occasione della sua seduta del 24 agosto 2022, il Consiglio federale ha approvato le disposizioni d’esecuzione concernenti il congedo di adozione e ne ha fissato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2023.

L’indennità di adozione è destinata alle persone esercitanti un’attività lucrativa che accolgono un bambino di età inferiore a quattro anni in vista della sua adozione. Il congedo di adozione dovrà essere preso entro l’anno a partire dal giorno in cui il bambino verrà accolto. L’indennità di adozione ammonterà all’80 per cento del reddito da lavoro medio, ma al massimo a 220 franchi al giorno. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, potranno ripartirsi liberamente le due settimane di congedo, ma non beneficiarne contemporaneamente. L’adozione del figlio del coniuge o del partner non darà diritto all’indennità.

Le domande e le richieste di informazioni devono essere inoltrate direttamente all'Ufficio federale di compensazione (CFC). Tutti i dossier svizzeri sono trattati a livello centrale dal CFC.