Se una persona assicurata in seguito a malattia o infortunio diventa inabile al lavoro, continua a versare lei e il datore di lavoro i contributi alla cassa pensione durante i primi tre mesi dell’inabilità lavorativa. Se l’inabilità lavorativa di almeno il 40% dura oltre tre mesi, la cassa pensione esonera il datore di lavoro e la persona assicurata dal pagamento dei contributi dopo la scadenza del periodo d’attesa di tre mesi. L’ammontare dell’esonero dipende dal grado d’inabilità rispettivamente d’invalidità.
La persona assicurata deve comprovare mediante il questionario «Certificato medico» messo a disposizione dalla cassa pensione, che esiste un diritto all’esonero dal pagamento dei contributi.
Premesso che non esista un diritto ad una rendita d’invalidità della cassa pensione, l’esonero al pagamento dei contributi è concesso al massimo per 21 mesi. Il diritto all’esonero dal pagamento dei contributi cessa se il grado dell’inabilità lavorativa è inferiore del 40%, se l’AI rifiuta l’obbligo di prestazione, cessa il versamento della rendita o se l’assicurato all’insorgere dell’inabilità lavorativa raggiunge l’età di pensionamento definito nel piano di previdenza o muore.