Le prestazioni della cassa pensione si applicano dopo il pensionamento, dopo un decesso o in caso d'inabilità al lavoro o di svolgere un'attività lucrativa.
Accesso alle prestazioni di vecchiaia
Se una/un assicurata/o muore, i superstiti hanno diritto a delle prestazioni assicurate in caso di decesso conformemente al piano di previdenza.
Le/gli assicurate/i che sono invalidi almeno al 40% ai sensi dell'assicurazione d'invalidità (AI) federale, hanno diritto a una rendita d'invalidità. Inoltre, bisogna che loro siano già assicurati presso la nostra cassa pensione all'inizio dell'inabilità al lavoro.
In caso di malattia o d'infortunio, le/gli assicurate/i hanno diritto alla continuazione del pagamento del salario. Il diritto ad una rendita d'invalidità comincia a partire dall'inizio del versamento della rendita dell'AI, tuttavia al più presto con la soppressione dei versamenti del salario e delle indennità giornaliere di malattia.
Le rendite AI sono versate fin quando esiste un'invalidità, tuttavia al più tardi prima di raggiungere l'età regolamentare della rendita.
Se una persona assicurata in seguito a malattia o infortunio diventa inabile al lavoro, continua a versare lei e il datore di lavoro i contributi alla cassa pensione durante i primi tre mesi dell’inabilità lavorativa. Se l’inabilità lavorativa di almeno il 40% dura oltre tre mesi, la cassa pensione esonera il datore di lavoro e la persona assicurata dal pagamento dei contributi dopo la scadenza del periodo d’attesa di tre mesi. L’ammontare dell’esonero dipende dal grado d’inabilità rispettivamente d’invalidità.
La persona assicurata deve comprovare mediante il questionario «Certificato medico» messo a disposizione dalla cassa pensione, che esiste un diritto all’esonero dal pagamento dei contributi.
Premesso che non esista un diritto ad una rendita d’invalidità della cassa pensione, l’esonero al pagamento dei contributi è concesso al massimo per 21 mesi. Il diritto all’esonero dal pagamento dei contributi cessa se il grado dell’inabilità lavorativa è inferiore del 40%, se l’AI rifiuta l’obbligo di prestazione, cessa il versamento della rendita o se l’assicurato all’insorgere dell’inabilità lavorativa raggiunge l’età di pensionamento definito nel piano di previdenza o muore.