I dipendenti che perdono il lavoro pochi anni prima dell’età di pensionamento hanno diritto ad una facoltativa continuazione dell’assicurazione secondo l’art. 47a LPP.
I dipendenti che escono dall’assicurazione obbligatoria dopo aver compiuto i 58 anni d’età, perché il rapporto di lavoro è stato risolto dal datore di lavoro, possono richiedere la continuazione dell’assicurazione nell’ambito precedente, al più tardi fino all’età ordinaria di pensionamento. Ciò consente di beneficiare di una rendita di vecchiaia anziché di un prelievo in capitale.
Se l’assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurative devono essere percepite sotto forma di pensione.
La persona assicurata sceglie come vuole proseguire la previdenza:
Nota: L’intero contributo alla Cassa pensione è a carico della persona assicurata.
L’assicurazione continuativa volontaria termina quando si verifica un evento assicurativo, in caso di trasferimento a un nuovo istituto di previdenza, il contributo non viene versato o quando la persona assicurata termina l’assicurazione.