Pensionamento

Pensionamento

Il pensionamento dovrebbe essere pianificato per tempo. Con la riforma AVS 21, potete organizzare in modo più flessibile il passaggio dalla vita lavorativa alla pensione. Vi presentiamo le vostre possibilità. Le principali modifiche della riforma AVS 21 sono disponibili qui.   

Che vogliate andare in pensione anticipatamente, andare in pensione regolarmente o percepire la rendita solo più tardi: in ogni caso è necessario richiedere la rendita di vecchiaia. 

 

 

Nuovi importi di rendita dal 01.01.2025

A partire dal 01.01.2025, le rendite AVS e AI saranno aumentate di circa il 2,9%. In caso di periodo di contribuzione completo, la rendita minima AVS/AI aumenta quindi da CHF 1’225.– a CHF 1’260.– al mese, mentre la rendita massima passa da CHF 2’450.– a CHF 2’520.– al mese. Dal 2025, la rendita massima per una coppia sposata ammonta a CHF 3’780.–. L’ultimo adeguamento delle rendite risale al 2023. 

  • Date di pagamento 2025 

    Nella tabella seguente sono riportate le date di versamento delle rendite. Tenete presente che, a seconda della banca, il denaro può essere accreditato sul vostro conto anche solo un giorno dopo. 

    Auszahlungsdaten 2025

    Gennaio  06.01.2025
    Febbraio  04.02.2025
    Marzo  04.03.2025
    Aprile  02.04.2025
    Maggio  05.05.2025
    Giugno  03.06.2025
    Luglio  02.07.2025
    Agosto  05.08.2025
    Settembre  02.09.2025
    Ottobre  02.10.2025
    Novembre  04.11.2025
    Dicembre  02.12.2025

     

Pensionamento – Le vostre possibilità

Ora non si parla più di età di pensionamento, bensì di età di riferimento. Con la riforma AVS 21, l’età di riferimento per donne e uomini viene gradualmente uniformata a 65 anni. Inoltre, il pensionamento può essere organizzato in modo più flessibile. È possibile prelevare in anticipo mensilmente la rendita di vecchiaia: 

  • al più presto a partire dal 63° anno di età (per le donne della generazione di transizione nate tra il 1961 e il 1969 a partire dal 62° anno di età) oppure differire il prelevamento; 

  • fino a 5 anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Anche in caso di differimento potete richiedere la rendita ogni mese. 

  • PENSIONAMENTO ORDINARIO

    In Svizzera l’età di riferimento (età di pensionamento) è di 65 anni. Prima della riforma AVS 21, l’età di riferimento per le donne era di 64 anni. Tale età viene ora aumentata di 3 mesi ogni anno, finché dal 2028 si applicherà per tutti l’età di riferimento di 65 anni. Le donne nate tra il 1961 e il 1969 fanno parte della cosiddetta generazione di transizione.  

    È necessario richiedere la rendita di vecchiaia 4-5 mesi prima del raggiungimento dell’età di riferimento. 

    Raggiungimento dell’età di riferimento di 65 anni della generazione di transizione: 

    2024 64 anni (nessun aumento)  1960
    2025 64 anni + 3 mesi 1961
    2026 64 anni + 6 mesi 1962
    2027 64 anni + 9 mesi 1963
    2028 65 anni 1964

    Qui potete richiedere la vostra età di riferimento individuale. 

    Richiedere la rendita di vecchiaia

  • PENSIONAMENTO ANTICIPATO

    Se desiderate andare in pensione anticipatamente, potete percepire la rendita a partire dai 63 anni. Le donne nate tra il 1961 e il 1969 fanno parte della generazione di transizione e possono percepire anticipatamente la rendita di vecchiaia già a partire dai 62 anni. 

    Un pensionamento anticipato comporta una riduzione a vita della rendita perché quest’ultima viene erogata più a lungo. Questa riduzione è compresa tra lo 0,6% e il 13,6%, a seconda del momento del pensionamento. Per le donne della generazione di transizione si applicano aliquote di riduzione più vantaggiose. Entrano in vigore a partire dal 01.01.2025 e possono essere consultate nella sezione «Calcoli individuali». 

    Ora la rendita di vecchiaia può essere percepita anticipatamente da qualsiasi mese e non più solo uno o due anni interi prima. È inoltre possibile una riscossione parziale della rendita. In caso di riscossione parziale dovete percepire almeno il 20% e al massimo l’80% della rendita AVS. 

    Tutti i dettagli sulla riscossione flessibile della rendita sono riportati nella presente scheda informativa. Qui trovate anche una tabella con le percentuali di riduzione esatte. 

    Informazioni sui contributi in caso di pensionamento anticipato sono disponibili qui: Cassa AVS Simulac – Contributi AVS

  • DIFFERIMENTO DEL PENSIONAMENTO

    Avete raggiunto l’età di riferimento ma non desiderate ancora percepire la rendita AVS? Potete posticipare la riscossione della vostra rendita di vecchiaia fino a 5 anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Potete percepire la rendita AVS a partire da qualsiasi mese.   

    È inoltre possibile una riscossione parziale della rendita AVS. In caso di riscossione parziale, dovete percepire almeno il 20% e al massimo l’80% della rendita AVS.  

    Con un differimento ricevete un aumento dell’importo per tutta la vita compreso tra il 5,2% e il 31,5%. Vi preghiamo tuttavia di notare che la fruizione della rendita deve essere differita di almeno un anno per beneficiare del contributo maggiorato.  

    Aumento percentuale dopo un periodo di differimento di anni e mesi 

    Anni Mesi      

     

    0-2 3-5 6-8 9-11
    1 5.2 6.6 8.0 9.4
    2 10.8 12.3 13.9 15.5
    3 17.1 18.8 20.5 22.2
    4 24.0 25.8 27.7 29.6
    5 31.5      

     

    Il differimento della rendita deve essere richiesto al più tardi un anno dopo il raggiungimento dell’età di riferimento ordinaria.  

    Tutti i dettagli sulla riscossione flessibile della rendita sono riportati nella presente scheda informativa. 

    Informazioni sui contributi in caso di pensionamento anticipato sono disponibili qui: Cassa AVS Simulac – Contributi AVS

  • AMMONTARE DELLA RENDITA DI VECCHIAIA

    La cassa di compensazione calcola l’ammontare vincolante della rendita di vecchiaia poco prima di versare la rendita per la prima volta. Per il calcolo sono determinanti i seguenti fattori: 

    • anni di contribuzione computabili 

    • reddito da attività lucrativa 

    • accrediti per compiti assistenziali ed educativi 

    Gli assicurati possono richiedere alla loro cassa di compensazione un calcolo anticipato della rendita. Questo calcolo riguarda esclusivamente il 1° pilastro (AVS/AI) e si basa sui propri dati. 

    Dopo il pensionamento, la rendita viene versata mensilmente su un conto bancario o postale personale. Le rendite vengono adeguate ogni due anni all’andamento dei salari e dei prezzi. 

    Anni di contribuzione 
    Chi ha versato contributi in modo continuativo dal 1° gennaio successivo al 20° compleanno fino all’età di riferimento ordinaria riceve la rendita completa. Ogni anno di contribuzione mancante comporta di norma una riduzione della rendita di almeno 1/44. 

    Limitazione delle rendite di una coppia sposata 
    La somma delle due rendite singole di una coppia di coniugi non può superare il 150% della rendita massima. La cassa di compensazione riduce in misura corrispondente le due rendite singole. Ulteriori informazioni sulle prestazioni dell’AVS sono disponibili nella scheda informativa 3.01 del Centro d’informazione della Confederazione. 

    Splitting 

    Per il calcolo delle rendite di vecchiaia o d’invalidità, i redditi conseguiti durante gli anni di matrimonio o di unione domestica registrata vengono divisi rispettivamente a metà. Lo splitting ha luogo solo se il matrimonio o l’unione domestica registrata sono durati almeno un anno civile intero. 

    Lo splitting viene effettuato quando 

    • il matrimonio è sciolto per divorzio, 

    • entrambi i coniugi raggiungono l’età di riferimento, 

    • una persona vedova raggiunge l’età di riferimento o ha diritto a una rendita d’invalidità, 

    • entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita d’invalidità oppure 

    • un coniuge ha diritto a una rendita d’invalidità e l’altro coniuge raggiunge l’età di riferimento. 

  • RICALCOLO UNA TANTUM DELLA RENDITA DI VECCHIAIA

    Se, dopo l’età di riferimento, percepite un reddito da attività lucrativa sul quale vengono riscossi i contributi AVS, potete richiedere un ricalcolo della vostra rendita di vecchiaia. Questi redditi possono comportare una rendita più elevata. L’importo della rendita non può tuttavia superare l’importo massimo della scala corrispondente. 

    Se al momento dell’età di riferimento sono presenti lacune contributive, a determinate condizioni queste possono essere colmate con periodi di contribuzione successivi all’età di riferimento, il che può comportare una rendita di vecchiaia più elevata. 

    Nel nuovo calcolo vengono considerati i redditi da attività lucrativa ed eventualmente i periodi di contribuzione che intercorrono tra l’età di riferimento e il raggiungimento del 70° anno di età*. La richiesta di ricalcolo può essere presentata una sola volta e deve essere presentata alla cassa di compensazione che vi eroga già la rendita. La richiesta di ricalcolo ha effetto solo sul futuro pagamento della rendita e non è possibile retroattivamente. Il nuovo calcolo può essere richiesto da tutti gli assicurati che al 01.01.2024 non hanno ancora raggiunto il 70° anno di età. 

    Richiedere il ricalcolo della vostra rendita. 

    *Per le donne nate fino al 31.12.1963, fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento (aumento graduale dell’età di pensionamento da 64 a 65 anni nell’ambito della riforma AVS 21

  • SENZA RICHIESTA NESSUNA RENDITA DI VECCHIAIA

    Per la rendita di vecchiaia occorre in ogni caso presentare una richiesta. È consigliabile presentare richiesta alla nostra cassa di compensazione 4-6 mesi prima del pensionamento con il modulo Richiesta di rendita di vecchiaia

Foglio d'istruzioni

Rendite di vecchiaia e d'indennità di grandi invalidi 
Foglio d'istruzioni 3.01

Età di pensionamento flessibile 
Foglio d'istruzioni 3.04

Calcolo anticipato della rendita
Foglio d'istruzioni 3.06

Ricalcolo della rendita
Foglio d'istruzioni 3.08

Stima della rendita

A quanto ammonterà circa la sua rendita di vecchiaia?
Sulla stima della rendita

Contatto

Rendite & Indennità giornaliera dell’AI: 
031 340 60 94